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Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

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Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

Messaggioda MaestraSabry » 20/06/2011, 22:26

Sempre utile sapere...visto che almeno noi siamo in servizio TUTTI i giorni di giugno... :evil:

Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni (da orizzontescuola)

Sono numerose le richieste di chiarimenti da parte dei docenti che,
terminate ormai le lezioni, si chiedono quali siano gli obblighi di servizio
a cui sono tenuti ad adempiere. Riportiamo di seguito i riferimenti
normativi che dirigenti e docenti devono rispettare.

Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di
lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali all’insegnamento.

Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento
(art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli
allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni
obbligo).
Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40
ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e
ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di
interclasse, di intersezione.

I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o
considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore
(distinte) e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento
agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).
Ricordiamo che se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la
partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri
incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla
partecipazione.

Nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le
lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte
residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di
cui all’art. 29 del contratto.

Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di
sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali
all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti
e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano
approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal
CCNL/2007.

Il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato
all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere
aggiornato in corso d’anno sulla base delle esigenze che man mano si
presentano.
L’aggiornamento del Piano ed eventuali impegni aggiuntivi deve comunque
coinvolgere il collegio docenti, organo rappresentativo di coloro che poi a
quel Piano devono dare coerente attuazione.

Per queste ovvie ragioni ed escludendo quindi eventuali attività già
presenti nel Piano annuale, risulterebbe illegittimo un qualsiasi ordine di
servizio da parte del dirigente che obbligasse il docente alla presenza a
scuola in un periodo, quello di giugno, in cui non vi è lezione.

L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami.
L’art 11/4 dell’O.M. n.42/2011 prescrive: “Il personale utilizzabile per le
sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di
servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio
nei giorni delle prove scritte.”
“Rimanere a disposizione” non vuol dire però obbligo della presenza o della
firma per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6. Non a
caso il comma poi specifica “assicurando, comunque, la presenza in servizio
nei giorni delle prove scritte”.

Ricordiamo inoltre a tutti i dirigenti la Nota ministeriale prot. n. 1972
del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: “Appare in
contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974,
numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella
scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e
rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di
presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della
peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia
della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni)
prevista dal calendario scolastico.”

Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra
queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si
decretava: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice
presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività
programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal
D.P.R. n. 417/1974”.
Il sito raccoglie e divulga attività didattiche. Molte attività, ma non tutte, appartengono a MaestraSabry e agli insegnanti del forum, il resto viene condiviso con link diretto al sito che ne detiene i diritti, ove possibile rintracciarne la fonte.

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Re: Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

Messaggioda maestralulù » 20/06/2011, 23:47

approfitto del post x chiedere chiarimenti circa i mesi di luglio e agosto ed il periodo di ferie estivo nella scuola statale
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